Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità̀ alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che
decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.
Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.
I beneficiari sono i genitori -Lavoratori dipendenti privati
✓ Chi sono
- Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità̀ pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
- Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità̀ e senza copertura figurativa.
-
Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere
assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
- Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell’età̀ del
figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19
✓ Come fare domanda:
- I genitori che hanno già̀ fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già̀ in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I
giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi.
- I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo
parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
- I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già̀ presentare domanda al
proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già̀ in uso.
- I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19,
ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5
marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
-
I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
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Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS
✓ Chi sono
- Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età̀: per il congedo è riconosciuta un’indennità̀ pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo
dell’indennità̀ di maternità̀.
- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età̀ purché́ iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il
congedo è riconosciuta un’indennità̀ pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità̀ di maternità̀.
- Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.
✓ Come fare domanda:
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I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
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I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la
domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di
marzo.
-
I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se
la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale,
che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
- I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività̀ didattiche
nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS
✓ Chi sono
- Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità̀ pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita
annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il
congedo è riconosciuta un’indennità̀ pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto
- Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva
✓ Come fare domanda:
-
I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
-
I genitori con figli di età̀ tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo
anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a
seguito degli adeguamenti informatici in corso.
-
I genitori con figli di età̀ superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se
la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale,
che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
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I periodi di congedo parentale“ ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle
attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
Lavoratori dipendenti Pubblici
Le modalità̀ di fruizione del presente congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e le relative indennità̀ sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre
il rapporto di lavoro.
✓ Come possono fare domanda:
Non devono presentare domande all’INPS.
- La domanda di congedo è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
IMPORTANTE:
I predetti congedi e permessi non sono fruibili:
✓ se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
✓ se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
È possibile cumulare:
- ✓ nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
- ✓ nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.